La banca erra nell'effettuare il bonifico: è RESPOSANBILE se non verifica la corrispondenza tra IBAN e beneficiario

25.06.2024

Cass. civ., sez. I, ord., 25 giugno 2024, n. 17415

La complessa vicenda riguarda una banca che, nel dare esecuzione all'ordine di bonifico di un proprio cliente, non si era avveduta della mancata corrispondenza tra il codice IBAN riportato nell'ordine medesimo e il nominativo del beneficiario ivi parimenti indicato. 

La Corte ha statuito che: "in tema di responsabilità di una banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, allorquando il beneficiario, nominativamente indicato, di un pagamento da eseguirsi tramite bonifico sia sprovvisto di conto di accredito presso la banca intermediaria, sicché nemmeno è utilizzabile la specifica disciplina ex art. 24 del d.lgs. n. 11 del 2010, si applicano le regole di diritto comune, per cui grava sull'intermediaria stessa, responsabile, secondo la teoria del "contatto sociale qualificato", nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto a causa dell'indicazione, rivelatasi inesatta, del proprio IBAN, l'onere di dimostrare di aver compiuto l'operazione di pagamento, richiestagli dal solvens, adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un'erronea individuazione di detto beneficiario, o quanto meno, di essersi adoperata per consentirgli la individuazione del soggetto concretamente gratificato del pagamento destinato, invece, al primo, anche comunicandogli, ove necessario, i relativi dati anagrafici o societari"

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